Sez. 1, Sentenza n. 978 del 06/05/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154578 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - EMISSIONE DI MANDATI OD ORDINI DI CATTURA "A CATENA" - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONI: A) ASSENZA INIZIALE DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA B) FATTO PENALMENTE IRRILEVANTE NELLA FASE INIZIALE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - EMISSIONE DI MANDATI OD ORDINI DI CATTURA "A CATENA" - ILLEGITTIMITÀ - CONDIZIONI: A) ASSENZA INIZIALE DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA B) FATTO PENALMENTE IRRILEVANTE NELLA FASE INIZIALE.*
L'applicazione del principio secondo cui, dopo l'esecuzione di un mandato od ordine di cattura per un determinato reato (e per analogia dopo l'arresto convalidato) non è legittimo emettere altri mandati od ordini diretti a conseguire l'effetto di spostare la data di decorrenza del termine di durata massima del periodo di custodia preventiva, è subordinata alla condizione che il reato dedotto a base del nuovo mandato od ordine di cattura sia già "ab initio" noto al giudice. La "ratio" va individuata nella esigenza di giustizia di non procrastinare, attraverso la emissione di provvedimenti restrittivi così detti "a catena", la scadenza del periodo massimo di custodia preventiva stabilito dalla legge. Detto principio non è applicabile quando il successivo reato non sia suscettibile di essere contestato o perché manchino i successivi indizi di colpevolezza o perché il reato non era noto nei suoi elementi strutturali, non essendo sufficiente, per una formale contestazione, la semplice conoscenza di un fatto che non sia riconducibile in una fattispecie giuridica penalmente rilevante. (V mass n 141488/79; (Conf mass n 148274/81 ed ivi citate; (Conf mass n 146269/80, ed ivi citate; (Conf mass 132639/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)