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Sez. 6, Sentenza n. 1803 del 28/09/1983 Cc. (dep. 14/11/1983) Rv. 161169 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI.*
Stato
decisa il 1983-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161169-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICHIESTA DI RIESAME - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERI.*

Nel nostro ordinamento processuale il potere di annullamento per difetto di motivazione appartiene esclusivamente alla Corte di Cassazione nella sua normale veste di giudice di legittimità, mentre il giudice di merito deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnati in forza della regola generale - che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito - della inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, regola che vale non solo per l'appello, ma anche per i casi eccezionali di ricorso esteso al merito (ex artt. 641 e 668 cod. proc. pen.) e, a maggior ragione, per quei rimedi giuridici, come ad esempio il riesame previsto dalla legge n. 532 del 1982, istitutiva del tribunale della libertà, che, pur essendo diretti, al pari delle impugnazioni, alla rimozione d'un provvedimento pregiudizievole, non hanno natura di impugnazione in senso tecnico e sono, quindi, sottratti all'integrale applicazione della relativa disciplina. Il potere di riesaminare nel merito un provvedimento, pertanto, è incompatibile con quello di annullarlo per difetto di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)