Sez. 3, Sentenza n. 44621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 24/10/2016) Rv. 269205 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, commi 2 e 5, legge n. 401 del 1989 - DASPO nei confronti di recidivo, già destinatario di altro, analogo provvedimento del questore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost., nella parte in cui non subordina l'adozione del provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive al presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, atteso che, trattandosi di atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato rientrante nelle previsioni dell'art. 13 Cost., spetta all'autorità amministrativa motivare in relazione all'esistenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza ed all'autorità giudiziaria valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle predette condizioni. (V. Coste cost., sent. n. 512 del 2002).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)