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Sez. 6, Sentenza n. 39249 del 25/10/2011 Cc. (dep. 28/10/2011) Rv. 251085 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Insussistenza del "fumus commissi delicti" - Valutazione dell'esito del procedimento cautelare personale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251085-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

La valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" per l'emissione del sequestro preventivo può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, nel quale sia stata rilevata l'inidoneità delle condotte contestate all'indagato ad integrare il reato ipotizzato, dal momento che l'esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che è invece requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)