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Sez. 5, Sentenza n. 656 del 28/09/2006 Ud. (dep. 15/01/2007) Rv. 235763 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE | Reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Disciplina transitoria - Competenza - Individuazione - Applicazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235763-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE

In tema di competenza del giudice di pace, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (nella specie reato di ingiuria), resta ferma, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 63, comma primo e 64, comma secondo, la competenza del giudice superiore, pur essendo applicabile il nuovo regime sanzionatorio, salva l'applicabilità della norma più favorevole al reo ex art. 2, comma terzo, cod. pen.; tuttavia, il richiamo a quest'ultima norma sostanziale deve intendersi circoscritto all'ambito sanzionatorio e non può estendersi all'applicazione di norme processuali quale quella relativa al tentativo di conciliazione, considerato che, per effetto della suddetta disciplina transitoria, in tale ipotesi, si osservano le disposizioni del titolo II della legge (relative al nuovo trattamento sanzionatorio per i reati divenuti di competenza del giudice di pace), nonché, in quanto applicabili, le disposizioni specificamente indicate, tra le quali non è compreso l'art. 29 che disciplina il tentativo di conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)