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Sez. 2, Sentenza n. 4439 del 27/07/1984 (Rv. 436341 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE - VENDITA DI UN IMMOBILE COSTRUITO SENZA LICENZA - VALIDITÀ - IGNORANZA DI TALE DIFETTO DA PARTE DEL COMPRATORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436341-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE - VENDITA DI UN IMMOBILE COSTRUITO SENZA LICENZA - VALIDITÀ - IGNORANZA DI TALE DIFETTO DA PARTE DEL COMPRATORE - RILEVANZA.*

La costruzione di un immobile senza licenza edilizia comporta unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, ma non impedisce che l'edificio costruito diventi proprietà del proprietario del suolo su cui esso è edificato né che questi possa liberamente disporne in favore di terzi. È valida, pertanto, la compravendita di un immobile costruito senza licenza, salva la risoluzione del contratto ad istanza del compratore che sia stato ignaro di tale difetto il quale costituisce (solo in tale situazione) Mancanza di un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale del negozio. (V 4096/80, mass n 408001; (V 5272/78, mass n 395045; (V 4197/76, mass n 382873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)