Sez. U, Sentenza n. 2186 del 28/03/1985 (Rv. 440063 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - DI NASCITA - ATTO DI NASCITA REDATTO DA UN'AUTORITÀ STRANIERA - OPERATIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - NECESSITÀ DI PROCEDIMENTO DELIBATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADOZIONE.*
STATO CIVILE - ATTI - DI NASCITA - ATTO DI NASCITA REDATTO DA UN'AUTORITÀ STRANIERA - OPERATIVITÀ NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - NECESSITÀ DI PROCEDIMENTO DELIBATIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADOZIONE.*
L'atto di nascita redatto da un'autorità straniera diviene operativo nel nostro ordinamento per effetto della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani, senza necessità di procedimento delibativo. Pertanto, ove tale atto, rimuova le risultanze anteriori circa la nascita di un bambino da genitori ignoti, con indicazione dei genitori del medesimo, la dichiarazione dello stato di adottabilità, ove resa in data successiva alla suddetta trascrizione, resta soggetta alle Disposizioni dell'art. 314/8 cod. civ., che regola il caso di genitori conosciuti ed esistenti, non a quelle del precedente art. 314/7 cod. civ., riguardante la diversa ipotesi dei genitori sconosciuti o deceduti. (V 1717/81, mass n 412401).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 septies, Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)