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Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 05/02/1999 (Rv. 522999 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Verbale di accertamento dell'infrazione - Fede probatoria privilegiata - Portata - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Mera prova testimoniale contraria al contenuto dell'atto - Efficacia - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522999-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA

In tema di opposizione ad ordinanza irrogativa di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva (nella specie, transito di un veicolo in certo luogo in un giorno e ad un'ora determinati) comporta che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (nella specie, dichiarazione di un terzo secondo cui il proprietario del veicolo si trovava altrove ed il veicolo era custodito in luogo chiuso al momento della rilevazione dell'infrazione), dovendo, per converso, l'opponente ricorrere, pregiudizialmente, al procedimento di cui agli artt. 221 ss. cod. proc. civ. (querela di falso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)