Sez. 5, Sentenza n. 20828 del 26/10/2005 (Rv. 586172 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione ad ufficio territorialmente incompetente - Conseguenze - Impedimento alla formazione del silenzio rifiuto - Sussistenza - Ricorso al giudice tributario - Ammissibilità - Esclusione - Decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per decorso del tempo - Configurabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
Con riguardo a somme versate dal sostituto d'imposta per ritenute operate a titolo di imposte sui redditi (nella specie, IRPEF), l'istanza di rimborso del contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve essere presentata all'ufficio finanziario periferico nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il pagamento - nella vigenza della normativa che tale organo prevedeva - con la conseguenza che la presentazione dell'istanza ad un ufficio territorialmente incompetente impedisce la formazione del silenzio rifiuto e rende quindi inammissibile il ricorso al giudice tributario, per mancanza di un atto da impugnare, facendo inoltre incorrere, con il decorso del tempo, il contribuente stesso nella decadenza dal diritto al rimborso prevista dal citato art. 38, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)