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Sez. 5, Sentenza n. 13194 del 16/07/2004 (Rv. 574640 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Somme oggetto di ritenuta IRPEF - Istanza di rimborso - Presentazione a direzione regionale delle entrate territorialmente incompetente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574640-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ

Con riguardo a somme oggetto di ritenuta per IRPEF, l'istanza di rimborso di cui all'art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere presentata dal contribuente, al pari dell'istanza di cui al primo comma dello stesso articolo relativa al rimborso dei versamenti diretti, alla direzione regionale delle entrate (subentrata all'intendenza di finanza a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il ministero delle finanze dopo la legge 29 ottobre 1991, n. 358) nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso cui è stato eseguito il versamento, con la conseguenza che la presentazione di detta istanza a direzione regionale delle entrate territorialmente incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio - rifiuto, e determina l'improponibilità - rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno - del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 29/10/1991 num. 358 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)