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Sez. 3, Sentenza n. 83 del 09/01/1996 (Rv. 495266 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nel pagamento - Liquidazione del maggior danno - Riferimento alla data della decisione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495266-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

La liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, secondo comma, cod.civ.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sè. La liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)