Sez. L, Sentenza n. 7540 del 26/07/1990 (Rv. 468372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - ESIGENZA DI NON SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI PER LA CONFIGURABILITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - ESIGENZA DI NON SUPERARE IL NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI PER LA CONFIGURABILITÀ DELL'IMPRESA ARTIGIANA AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esigenza di non superare il numero massimo di dipendenti stabilito dalla legge per la configurabilità dell'impresa come artigiana, al fine della fruizione della disciplina fiscale e contributiva propria delle imprese di tale natura, non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento (la legittimità del quale implica altresì l'accertamento dell'impossibilità di impiegare il lavoratore in altro settore), atteso che tale motivo è finalizzato (nella sussistenza delle ragioni previste dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966) ad una ristrutturazione dell'azienda in senso qualitativo - della quale il licenziamento rappresenta non la causa ma l'effetto - e non già meramente quantitativo, come nell'ipotesi anzidetta (eventualmente sussumibile nello schema del licenziamento collettivo). (V 379/88, mass n 456937; (V 3242/87, mass n 452311; (V 5566/86, mass n 448074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)