Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 09/02/2006 (Rv. 588801 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Ricorso - Contenuto della domanda - Onere di allegazione - Necessità - Portata.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato e adduca specifici riferimenti alla propria situazione personale. (Nell'enunciare il principio suddetto, la S.C. ha ribadito che la sentenza delle SS.UU. n. 1338 del 2004, malgrado abbia compiuto una semplificazione degli oneri probatori, non ha tuttavia escluso, a carico del ricorrente, il dovere primario di allegazione dell'esistenza del danno, della sua natura e dei fattori di efficienza causale).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1981 num. 89 art. 2, Legge 24/03/1981 num. 89 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)