Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 09/04/1987 (Rv. 452495 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - PARTI E SERVIZI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI SINGOLI CONDOMINI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - PARTI E SERVIZI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI SINGOLI CONDOMINI.*
Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale del costruttore per vizi riguardanti le parti e i servizi comuni di un edificio condominiale, a differenza che in quella di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ., la legittimazione attiva spetta soltanto ai singoli condomini, nei cui confronti il costruttore si è obbligato, e l'amministratore del condominio può validamente agire solo in base ad uno specifico mandato conferitogli dai condomini stessi. (V 1912/85, mass n 439824; (V 7527/83, mass n 432119; (V 2907/66, mass n 325497).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)