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Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 20/12/1983 (Rv. 432119 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA RELATIVI A PARTI COMUNI DELLO STABILE - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432119-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA RELATIVI A PARTI COMUNI DELLO STABILE - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'amministratore del condominio - salvo che ne abbia ricevuto specifico mandato - non è legittimato a promuovere un giudizio quando, sia pure in correlazione alle parti comuni dell'edificio, si controverta sull'adempimento di obbligazioni derivanti dai singoli contratti stipulati con i venditori e che impegnano i singoli condomini ed i loro diretti contraenti. (nella specie era stata esercitata dall'amministratore l'Azione contrattuale di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui allo art. 1490 e seguenti cod. civ., con riferimento a vizi attinenti ad elementi accessori della costruzione (rivestimenti, piastrellature, pitturazioni, pavimentazioni). (V 3742/77, mass n 387408; (V 4132/76, mass n 382796; (V 2720/75, mass n 376713; (Conf 6370/79, mass n 403095).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)