Sez. 2, Sentenza n. 2907 del 13/12/1966 (Rv. 325497 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - VIZI RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI - RESPONSABILITA DELL'ATTORE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI SINGOLI CONDOMINI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - VIZI RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI - RESPONSABILITA DELL'ATTORE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI SINGOLI CONDOMINI - CONDIZIONI.*
Nel caso di vizi riguardanti ad un tempo parti condominiali e singoli appartamenti, soltanto se si tratti di Azione ex art. 1669 cod. civ. per gravi difetti implicanti la rovina od il pericolo di rovina dell'edificio (la quale trova il suo fondamento in una responsabilita extra-contrattuale informata a ragioni d'ordine pubblico) la legittimazione compete anche all'amministratore oltre che ai condomini interessati. Nell'ipotesi, invece, di responsabilita contrattuale del costruttore, in ordine a vizi e deficienze riguardanti anche le parti ed i servizi comuni, la legittimazione all'Azione spetta non gia all'amministratore ma ai singoli condomini interessati all'osservanza degli obblighi assunti nei loro confronti nei rispettivi contratti di compravendita, salvo il conferimento all'amministratore di uno specifico mandato a tal fine. (Conf. 935-65 e 2445-62 - 311-64). *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)