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Sez. 3, Sentenza n. 8814 del 18/06/2002 (Rv. 555138 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Fattispecie di azione risarcitoria in tema di assicurazione obbligatorio ex legge n. /69 - Rifiuto ingiustificato offerta risarcitoria formulata dopo la introduzione del giudizio - Conseguenze - Rigetto della domanda - Ammissibilità - Esclusione - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555138-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In materia di r.c.a., qualora l'offerta fatta dall'assicuratore posteriormente all'instaurazione del giudizio risarcitorio venga rifiutata dal danneggiato e non determini la definizione del processo per cessazione della materia del contendere, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del danneggiante e dell'assicuratore, anche se ritenga tale rifiuto ingiustificato a fronte di un'offerta comprensiva della somma effettivamente dovuta nonché degli accessori e delle spese giudiziali, ma può solamente compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)