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Sez. L, Sentenza n. 11139 del 21/10/1991 (Rv. 474336 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Superminimo individualmente pattuito - Normale assorbimento nei miglioramenti contrattuali collettivi - Limiti - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 1991-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474336-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)