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Sez. 1, Sentenza n. 27674 del 17/05/2013 Cc. (dep. 24/06/2013) Rv. 256446 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionaledella pena - Subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili - Termine per l'adempimento - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256446-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio sia stato subordinato al pagamento delle obbligazioni civili o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il termine per l'adempimento decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della sentenza. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il "dies a quo" per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)