Sez. U, Sentenza n. 10830 del 11/05/2006 (Rv. 589452 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Vincolo espropriativo - Revoca - Sopravvenuta illegittimità dell'occupazione - Indennità - Spettanza - Esclusione - Risarcimento del danno - Ricomprensione nella domanda di determinazione dell'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
La revoca del vincolo espropriativo, cui non sia seguita la restituzione del bene occupato, non comporta il perdurare del diritto alla liquidazione dell'indennità, commisurata al valore venale del bene, in quanto la mancata restituzione trasforma l'occupazione legittima in occupazione senza titolo e cioè in fatto illecito, da cui deriva il diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, che esorbita dalla domanda di liquidazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)