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Sez. 6, Sentenza n. 3682 del 19/10/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203606 - 01

Difesa e difensori - Colloqui del difensore | Decreto di dilazione del colloquio - Impugnabilità - Esclusione - Oggetto autonomo di riesame - Esclusione oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento - Ammissibilità - Violazione del diritto di difesa - Nullità per violazione delle norme sull'assistenza.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203606-01

Difesa e difensori - Colloqui del difensore

Il decreto del GIP che, ai sensi dell'art. 104 terzo comma cod. proc. pen., dilaziona l'esercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore, non è impugnabile autonomamente, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, né può costituire oggetto di riesame, dato che non ha la forma dell'ordinanza e non dispone alcuna misura coercitiva. Esso può tuttavia costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento qualora presenti vizi di forma o di sostanza. In tale ipotesi, la illegittimità o invalidità del provvedimento comporta una violazione del diritto di difesa che si riverbera - se non eliminata con la effettuazione del colloquio - sull'interrogatorio degli indagati determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)