Sez. 6, Sentenza n. 4960 del 08/01/2009 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 242912 - 01
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Decreto di dilazione del colloquio - Impugnabilità - Esclusione - Deducibilità in sede di riesame - Esclusione - Sindacato incidentale nel corso del procedimento - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - COLLOQUI DEL DIFENSORE
In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eventuale nullità dell'interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)