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Sez. 1, Sentenza n. 5559 del 20/06/1997 (Rv. 505349 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITÀ DIRETTA) | Condizioni - Rapporto di pubblico impiego - Sussistenza - Necessità - Esclusione - Riferibilità all'amministrazione dell'attività compiuta nello svolgimento di rapporti e nei fini istituzionali pubblici - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di sparizione di cose sequestrate.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505349-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITÀ DIRETTA)

Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, perché possa affermarsi la sussistenza della responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione è sufficiente che l'agente abbia operato nell'ambito delle mansioni affidategli per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, poiché la norma costituzionale, facendo riferimento tanto ai funzionari quanto ai dipendenti, presuppone che il rapporto di pubblico impiego non sia condizione indispensabile per l'estensione della responsabilità "de qua", rilevando, invece, esclusivamente il titolo che legittima l'esercizio del "munus publicum" in vista dell'interesse istituzionalmente affidato alla amministrazione, nonché la riferibilità a quest'ultima dell'attività compiuta nello svolgimento dei rapporti e nei fini istituzionali pubblici (nella specie, il giudice di appello aveva affermato la responsabilità della amministrazione giudiziaria - oltre che del custode -, in conseguenza della sparizione di cose sequestrate ex art 344 cod. proc. pen. abr., sulla scorta della considerazione che il custode giudiziario esercita una funzione pubblica di originaria ed esclusiva pertinenza dell'amministrazione medesima, cui è, pertanto, direttamente imputabile la attività negligente od omissiva. La S.C., premessa, ancora, la osservazione che, a differenza di quanto si verifica per il custode di cose sottoposte a sequestro civile, nel sequestro penale si instaura un unico rapporto di custodia nell'interesse dello Stato, ha confermato la decisione di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 344, Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)