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Sez. 1, Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 (Rv. 532393 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo regime ex D.Lgs. 546/92 - Ricorso per Cassazione - Notificazione - Destinatario - Ufficio del Ministero delle Finanze evocato in giudizio in secondo grado - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532393-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, secondo la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata presso l'ufficio del Ministero delle Finanze evocato in giudizio nel secondo grado del procedimento, a meno che, in tale grado di giudizio, l'amministrazione finanziaria non si sia costituita per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)