Sez. 1, Sentenza n. 6034 del 17/06/1998 (Rv. 516536 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Assistenza dell'Amministrazione finanziaria - Disciplina ex art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 - Facoltà di farsi rappresentare da un funzionario - Ammissibilità - Portata - Limiti - Conseguenze anche ai fini della notifica delle decisioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La facoltà attribuita, dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ai singoli uffici finanziari, di curare, relativamente ai tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione avanti alle Commissioni tributarie e di farsi rappresentare in giudizio dai propri funzionari si esaurisce con la decisione di secondo grado, non essendo prevista alcuna ulteriore deroga al principio generale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 riguardante la rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato tramite l'Avvocatura dello Stato. Ciò spiega rilievo anche ai fini della notifica della decisione di secondo grado, la quale va effettuata all'Avvocatura Generale dello Stato, ponendosi a presupposto per l'applicabilità del disposto di cui agli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. il fatto che, al momento della notifica, l'Ufficio od il funzionario conservino la rappresentanza dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)