diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 225 del 13/01/2000 Cc. (dep. 08/05/2000) Rv. 216142 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva - Possibilità - Limite del giudicato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216142-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

L'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. Poiché la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dagli artt. 671 cod. proc. pen, 187 e 188 delle norme di attuazione, ne deriva che, a maggior ragione l'istituto della continuazione può essere applicato dal giudice della cognizione, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di legge, non essendo di ostacolo la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)