Sez. U, Sentenza n. 1675 del 28/06/1966 (Rv. 323280 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DI REGOLAMENTO EDILIZIO- DOPPIA TUTELA DINANZI ALL'AGO ED AL CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE PREVENTIVAMENTE EMESSA - FORZA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - DI REGOLAMENTO EDILIZIO- DOPPIA TUTELA DINANZI ALL'AGO ED AL CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE PREVENTIVAMENTE EMESSA - FORZA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
In tema di violazione di regolamenti edilizi, se il soggetto che si pretenda leso dalla costruzione eseguita abbia invocato la doppia tutela giurisdizionale -ossia abbia proposto ricorso al consiglio di stato nei confronti del comune che ha concesso la licenza edilizia, per l'annullamento dell'atto illegittimo, ed abbia agito dinanzi all'a.G.o. Nei confronti del privato costruttore, per il risarcimento dei danni-, la pronuncia, che uno dei giudici aditi dia preventivamente, non puo avere autorita di cosa giudicata nell'altro giudizio, non potendosi identificare le azioni, per la diversita dei soggetti e del petitum, e dovendosi escludere un, contrasto pratico, di decisioni. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)