Sez. U, Sentenza n. 2920 del 12/09/1968 (Rv. 335675 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO EDILIZIO ATTUATA CON LICENZA DI COSTRUZIONE IN DEROGA - DOPPIA TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ALL'AGO - CONDIZIONI - COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE DELL'ILLEGITTIMITA DELLA LICENZA DA PARTE DELL'AGO - EFFETTI- DECISIONE PREVENTIVAMENTE EMESSA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FORZA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTO EDILIZIO ATTUATA CON LICENZA DI COSTRUZIONE IN DEROGA - DOPPIA TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED ALL'AGO - CONDIZIONI - COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE DELL'ILLEGITTIMITA DELLA LICENZA DA PARTE DELL'AGO - EFFETTI- DECISIONE PREVENTIVAMENTE EMESSA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FORZA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Se il vicino, che ha costruito in violazione del regolamento edilizio, risulti munito di licenza in deroga, il soggetto leso dalla costruzione puo chiedere al giudice amministrativo l'annullamento della licenza, impugnandone, in via principale, la legittimita nei confronti della pubblica amministrazione e puo anche domandare al giudice ordinario la condanna del vicino - per l'attivita edificatoria spiegata in rapporto alla licenza concessagli - alla riduzione in pristino, ovvero, se le norme del regolamento edilizio o del piano regolatore o di quello di ricostruzione non siano integrative del codice civile, al risarcimento dei danni. Nella detta seconda ipotesi, la illegittimita della licenza edilizia in deroga, quale presupposto per l'accoglimento dell'una o dell'altra domanda di condanna, e conosciuta dal giudice ordinario incidenter tantum, ai soli fini, cioe della disapplicazione dell'atto amministrativo, non dell'annullamento, sul quale e competente a decidere, principaliter, soltanto il giudice amministrativo. Verificandosi la situazione sopraindicata, alla quale si suol dare il nome di doppia tutela, e nel caso che sia stato adito prima il giudice amministrativo, dall'annullamento della licenza (in deroga o no), e quindi dall'affermata lesione dell'interesse legittimo del vicino, consegue de iure il sorgere del limite o del divieto a costruire gia rimosso dalla licenza stessa, cosicche l'attivita edificatoria esplicata e senz'altro illegittima ab origine. E tale deve ritenerla anche il giudice ordinario, adito dal privato per le pronunce conseguenziali a carico del costruttore, per lo stretto collegamento tra la situazione soggettiva relativa all'autorizzazione o alla licenza in deroga a quella, successiva, alla costruzione, l'una e l'altra riferite a un polo comune la legittimita o meno della licenza edilizia. Cio significa che la previa decisione amministrativa, la quale, con l'annullamento della licenza edilizia, ne statuisce principaliter in via definitiva e non piu oppugnabile, l'illegittimita, ha forza di giudicato nel successivo processo civile che sia stato promosso contro il costruttore, gia partecipe del pregresso giudizio amministrativo nella sua qualita di controinteressato - ex art. 15 del regolamento 17 agosto 1907, n. 652, per la procedura dinanzi al consiglio di stato, in Sede giurisdizionale-, e quindi di litisconsorte necessario passivo della pubblica amministrazione. Del pari efficacia di giudicato nel giudizio civile deve riconoscersi alla decisione del giudice amministrativo che invece abbia dichiarato la legittimita della licenza edilizia (e quindi quella dell'attivita costruttiva spiegata in base ad essa), purche - si intende - davanti al giudice ordinario l'accertamento della illegittimita della licenza non sia chiesto per vizi di legittimita diversi o piu ampi di quelli posti a base del ricorso innanzi al giudice amministrativo. (contra 1675-66, massima n. 323280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)