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Sez. L, Sentenza n. 4563 del 30/07/1984 (Rv. 436464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PUR GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE RELATIVE CONTENUTE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE RELATIVA ALLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PUR GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE RELATIVE CONTENUTE IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE RELATIVA ALLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*

La previsione da parte della contrattazione collettiva di una specifica ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento del lavoratore non esime il giudice, adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, dal procedere, dopo avere determinata l'astratta nozione tecnico-giuridica della inadempienza posta a base di questo, alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto, dal momento che la valutazione della gravità dell'inadempimento, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966, alla cui stregua il fatto contestato va apprezzato, oltre che nella sua oggettività, anche sotto l'aspetto soggettivo e cioè della Rilevanza che moventi o atteggiamenti manifestati in concreto dalle parti possono assumere ai fini del perdurare del particolare rapporto fiduciario connaturato al contratto di lavoro. (V 364/84, mass n 432611; (V 2797/83, mass n 427711; (V 5716/81, mass n 416409; (V 5880/80, mass n 409685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)