Sez. L, Sentenza n. 8301 del 10/11/1987 (Rv. 455896 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEGLI ADDEBITI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEGLI ADDEBITI - OBBLIGO DEL GIUDICE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento, è tenuto - anche nell'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo (soggettivo) di licenziamento specificamente previsti dalla disciplina collettiva - alla valutazione della proporzionalità, rispetto alla gravità del fatto addebitato al lavoratore e dallo stesso commesso, della sanzione del licenziamento, che, costituendo la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, in tanto può essere considerata legittima in quanto la Mancanza, di cui il dipendente si è reso responsabile, rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, per essere venuto irrimediabilmente meno l'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. La suddetta valutazione del giudice del merito - la quale va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, alla entità della Mancanza, considerata non solo dal punto di vista oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva, specialmente in relazione alle particolari circostanze in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, alla intensità dell'elemento intenzionale ed al grado di quello colposo - si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 2114/86, mass n 445300; (V 6167/85, mass n 443298; (V 4563/84, mass n 436464; (V 3522/84, mass n 435527).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)