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Sez. L, Sentenza n. 13486 del 13/06/2014 (Rv. 631455 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione supplementare - Natura autonoma - Conseguenze in tema di calcolo.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631455-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La pensione supplementare di vecchiaia (nella specie maturata nella gestione artigiani facente capo all'INPS) costituisce una sorta di capitalizzazione dei contributi versati in misura autonoma e va calcolata, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con il sistema contributivo-retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, mentre il successivo comma 13 prevede l'applicazione integrale del sistema retributivo per coloro che, alla medesima data, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ne consegue che l'INPS non può computare, per una seconda volta, l'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31 dicembre 1995, quando tale anzianità, inferiore ai diciotto anni, sia già stata considerata per la liquidazione della diversa pensione erogata dall'INPDAP, perché, in tal modo, il metodo retributivo sarebbe applicato per la quantificazione della pensione supplementare, pur in difetto dei relativi presupposti normativi.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)