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Sez. 3, Sentenza n. 12916 del 27/02/2019 Cc. (dep. 25/03/2019) Rv. 275899 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Art. 181, comma 1-bis, d.lgs n. 42 del 2004 - Effetti della sentenza della Corte cost. n. 52 del 2016 - Prescrizione previa riqualificazione del fatto - Rilevabilità in sede esecutiva - Mancata valutazione da parte del giudice della cognizione - Preclusione alla rilevabilità in sede esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275899-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna, ha il potere-dovere di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, riqualificato come contravvenzione a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di tale disposizione, da cui deriva l'illegalità della pena inflitta e la maturata prescrizione, non ravvisata e valutata dal giudice della cognizione, non essendo precluso detto intervento in executivis dal giudicato, neppure se formatosi sulla base di una decisione assunta successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)