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Sez. 3 - , Sentenza n. 55015 del 18/07/2018 Cc. (dep. 10/12/2018) Rv. 274321 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | 657 ESECUZIONE – 002 questioni sul titolo esecutivo. ESECUZIONE – GIUDICE DELL’ESECUZIONE – QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO – Illecito paesaggistico – Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004 (Corte cost. n. 56 del 2016) – Conseguente riqualificazione del reato quale contravvenzione – Potere del giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione – Sussistenza – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274321-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)