Sez. 3, Sentenza n. 38691 del 11/07/2017 Cc. (dep. 03/08/2017) Rv. 271301 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Illecito paesaggistico - Qualificazione come contravvenzione (Corte cost. n. 56 del 2016) - Potere del giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - Sussistenza - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In tema di esecuzione, il giudice, adito per la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, può dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, riqualificato come contravvenzione ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)