Sez. 3, Sentenza n. 52438 del 11/07/2017 Cc. (dep. 16/11/2017) Rv. 271879 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Illecito paesaggistico - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (Corte cost. n. 56 del 2016) - Conseguente riqualificazione del reato quale contravvenzione - Potere del giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - Sussistenza - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma primo della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)