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Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 29/11/1977 (Rv. 388803 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O INVALIDITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI DERIVANTI ALLA PORZIONE RESIDUA DEL FONDO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITAZIONI DI UTILIZZABILITA ED EDIFICABILITA CONSEGUENTI 'EX LEGÈ ED IN VIA GENERALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388803-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O INVALIDITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI DERIVANTI ALLA PORZIONE RESIDUA DEL FONDO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITAZIONI DI UTILIZZABILITA ED EDIFICABILITA CONSEGUENTI 'EX LEGÈ ED IN VIA GENERALE - IRRILEVANZA.*

Al fine della Determinazione dell'indennita in espropriazione parziale, non sono computabili i danni che derivano alla porzione residua del fondo non come effetto specifico e diretto della espropriazione medesima, ma a causa di limitazioni di utilizzabilita ed edificabilita conseguenti 'ex legè, ed in via generale, alla esecuzione dell'opera pubblica (nella specie, autostrada). (V 765/75, mass n 374122; (V 1195/74, mass n 369244).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)