Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 29/11/1977 (Rv. 388803 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O INVALIDITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI DERIVANTI ALLA PORZIONE RESIDUA DEL FONDO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITAZIONI DI UTILIZZABILITA ED EDIFICABILITA CONSEGUENTI 'EX LEGÈ ED IN VIA GENERALE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O INVALIDITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DANNI DERIVANTI ALLA PORZIONE RESIDUA DEL FONDO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITAZIONI DI UTILIZZABILITA ED EDIFICABILITA CONSEGUENTI 'EX LEGÈ ED IN VIA GENERALE - IRRILEVANZA.*
Al fine della Determinazione dell'indennita in espropriazione parziale, non sono computabili i danni che derivano alla porzione residua del fondo non come effetto specifico e diretto della espropriazione medesima, ma a causa di limitazioni di utilizzabilita ed edificabilita conseguenti 'ex legè, ed in via generale, alla esecuzione dell'opera pubblica (nella specie, autostrada). (V 765/75, mass n 374122; (V 1195/74, mass n 369244).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)