Sez. 1, Sentenza n. 1195 del 26/04/1974 (Rv. 369244 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - LIMITAZIONI LEGALI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - LIMITAZIONI LEGALI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilita, non sono indennizzabili le limitazioni legali derivanti alla proprieta residua, in via generale, dalla costruzione dell'opera pubblica. (nella specie, espropriatasi una zona di terreno per la costruzione della variante di una strada statale, la SC ha ritenuto non indennizzabile la limitazione di edificabilita derivante ai terreni latistanti dall'art 1 RD 8 dicembre 1933 n 1740.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)