Sez. 1, Sentenza n. 765 del 26/02/1975 (Rv. 374122 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - LIMITAZIONI ALLA EDIFICABILITA ED ALLA COLTIVABILITA DELLA PARTE RESIDUA - DANNO RELATIVO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - LIMITAZIONI ALLA EDIFICABILITA ED ALLA COLTIVABILITA DELLA PARTE RESIDUA - DANNO RELATIVO - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso di espropriazione parziale, non e indennizzabile il danno subito dalla parte residua del fondo per effetto delle limitazioni alla edificabilita ed alla coltivabilita su di essa ricadute ex lege come conseguenza ineluttabile della realizzazione dell'opera pubblica, in quanto trattasi di vincoli che configurano in maniera obbiettiva e rispetto alla generalita dei soggetti il regime di appartenenza di intere categorie di beni privati trovantisi in un particolare rapporto con beni o interessi della pa. Peraltro, qualora l'attuazione dell'opera pubblica abbia comportato lo smembramento del fondo in due o piu spezzoni separati, con un conseguente aumento della superficie inedificabile del terreno non espropriato, il proprietario ha il diritto di essere indennizzato del danno conseguente a tale inedificabilita nei limiti della differenza fra il danno totale concretamente risentito per tutta l'estensione dell'inedificabilita venutasi a creare sugli spezzoni residui del fondo ed il danno ipotetico che lo stesso proprietario avrebbe risentito, in maniera piu ridotta, ove l'esproprio non avesse importato lo spezzettamento del fondo medesimo. Cio in quanto lo smembramento di detto fondo ponendosi come una causa concorrente, assieme alle suddette limitazioni legali, del danno conseguente all'aumento della superficie inedificabile, importa che di tale danno debba rispondere la pa espropriante cui tale spezzettamento e imputabile. (V 2739/67, mass n 330261).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM 01/04/1968 art. 3, Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)