diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11968 del 17/02/2003 Cc. (dep. 13/03/2003) Rv. 224669 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame degli atti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni - Intercettazioni disposte in altri procedimenti - Obbligo di trasmissione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224669-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod.proc. pen., stante la generale valenza del disposto dell'art. 271 cod. proc. pen. e non essendovi ragione di ritenere inoperanti, nel procedimento in cui l'esito delle intercettazioni è riversato, le garanzie normalmente spettanti all'indagato nel procedimento da cui le stesse provengono né potendosi ritenere le operazioni di captazione disposte in una dato procedimento assistite, in quello diverso, da presunzione di legittimità e sottratte alla doverosa verifica giudiziale dei presupposti di utilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)