Sez. 6, Sentenza n. 2329 del 16/05/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 217563 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Decreti autorizzativi - Mancato deposito presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In caso di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte, gli atti che devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 270, comma secondo, vale a dire i verbali e le registrazioni. Dette intercettazioni, quindi, sono utilizzabili nel procedimento diverso, stante il principio di tassatività delle inutilizzabilità, anche se non siano stati depositati, presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso da quello per il quale sono state disposte le intercettazioni, i decreti autorizzativi delle intercettazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)