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Sez. 6, Sentenza n. 35389 del 14/04/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) Rv. 226705 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Decreti autorizzativi - Mancato deposito presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226705-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

L'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. consente la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento a condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'ufficio ad quem, a nulla rilevando che non siano stati acquisiti anche la richiesta del pubblico ministero e perfino lo stesso decreto autorizzativo. Ciò non esclude, peraltro, che la parte interessata possa ottenere copia anche di tali atti, a norma dell'art. 116 cod. proc. pen., ove ritenga di verificarne la regolarità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)