Sez. L, Sentenza n. 1130 del 24/03/1975 (Rv. 374560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - PERSISTENZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE TACITA DELLA MODIFICAZIONE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - MODIFICAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO - PERSISTENZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE TACITA DELLA MODIFICAZIONE - CONFIGURABILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Il comportamento del lavoratore, che, a seguito della modificazione del contenuto del contratto di lavoro (quale la soppressione unilaterale di un'indennita da parte del datore di lavoro), continui a prestare la propria attivita e non si avvalga della facolta di recesso, non implica necessariamente la volonta di accettare il mutamento disposto dalla controparte, potendo invece essere giustificato dall'inerzia o dalla riserva di sollevare la questione relativa in un momento piu opportuno; invero il giudice del merito puo ravvisare in concreto nel comportamento suddetto una rinunzia del lavoratore solo se possa individuarvisi, caso per caso, un'inequivoca manifestazione di volonta. (V 1739/74, mass n 369908; 1358/73, mass n 363997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)