Sez. U, Sentenza n. 8 del 19/01/2001 (Rv. 543343 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta di fabbricazione - Riscossione - Ruolo relativo - Opposizione nel vigore dell'art. 11 D.L. n. 151/91 - Giurisdizione della commissione tributaria - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, come convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e nella vigenza di tale norma, il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora emessi per la riscossione di tutti i tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, comprese, quindi, anche le imposte di fabbricazione, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie, la cui giurisdizione, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., resta ferma anche dopo la abrogazione della predetta disposizione sancita dall'art. 72 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)