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Sez. 1, Sentenza n. 1775 del 08/02/2012 (Rv. 621702 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Termine semestrale di proponibilità della domanda - Decorrenza - Dalla definitività della decisione - Nozione - Passaggio in giudicato - Criteri di calcolo - Fattispecie relativa a sentenza pubblicata e non notificata.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621702-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa "definitiva" con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; ne consegue che allorché (come nella specie) la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e del periodo di sospensione feriale dei termini.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)