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Sez. L, Sentenza n. 13895 del 23/12/1991 (Rv. 475153 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale | Di ventiquattr'ore dopo sei giornate lavorative - Derogabilità - Per legge - Carattere esclusivo - Art. 4 legge n. 552 del 1971 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475153-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale

Il principio imperativo della spettanza ai lavoratori subordinati di un riposo di ventiquattr'ore dopo sei giornate lavorative - stabilito dagli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e trasfuso nell'art. 2109 cod. civ. nonché tutelato dall'art. 36 Cost. (che invece non recepisce l'altra previsione dei citati artt. 3 e 2109 circa la normale coincidenza di tale riposo con la domenica) - può essere derogato non in virtù di disposizioni contrattuali (individuali o collettive) ma solo in virtù di specifica previsione legislativa. Una previsione siffatta non può essere individuata, con riguardo ai dipendenti di esercizi commerciali, nell'art. 4 della legge 28 luglio 1971 n. 558, atteso che tale norma - lungi dall' autorizzare il datore di lavoro a concedere riposi senza cadenze obbligatorie e senza limiti di orario - spiega la sua efficacia nell'ambito della disciplina dell'orario (di apertura e chiusura) dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, senza incidere sulla disciplina del riposo nel rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27, Legge 28/07/1971 num. 558 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 558 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)