Sez. L, Sentenza n. 8027 del 14/08/1998 (Rv. 518066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Lavoratrici agricole - Diritto all'indennità di maternità ex legge n. 1204 del 1971 - Presupposti - Identità rispetto all'indennità di malattia - Sussistenza - Conseguenze - Effettivo pagamento dei contributi e anzianità contributiva qualificata - Irrilevanza - Costituzione del rapporto assicurativo correlata all'esistenza di un valido rapporto di lavoro - Necessità - Provvedimento amministrativo di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
La disposizione del terzo comma dell'art. 15, comma terzo della legge n. 1204 del 1971, secondo cui le indennità giornaliere di maternità rispettivamente previste per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro sono corrisposte con gli stessi criteri delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, comporta che per le lavoratrici di tutti i settori - senza esclusione per quello agricolo - l'erogazione delle suddette indennità di maternità, pur non essendo subordinata all'effettivo pagamento dei contributi o a particolari requisiti di anzianità contributiva, non può, tuttavia, avvenire indipendentemente dalla costituzione del rapporto assicurativo, a sua volta automaticamente correlato all'esistenza di un valido rapporto di lavoro. Infatti, anche la legge n. 1204 del 1971, al pari delle altre leggi che prevedono benefici previdenziali, trova nel rapporto di lavoro il suo indispensabile presupposto applicativo e subordina le prestazioni da essa contemplate alla dimostrazione dell'attualità di esso nel periodo (di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa dal lavoro) cui si riferisce la domanda dell'indennità giornaliera. Ne consegue che anche per le lavoratrici agricole l'accoglimento della suddetta domanda presuppone l'accertamento della sussistenza dell'indicato requisito cui il giudice può procedere anche d'ufficio e indipendentemente dalle risultanze della fase amministrativa. A tale conclusione si perviene sul rilievo che il diritto di cui si tratta nasce, pure per le lavoratrici considerate, direttamente dalla legge e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949 del 1940.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)