Sez. 1, Sentenza n. 250 del 11/01/1995 (Rv. 489613 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Opera di interesse pubblico - Esecuzione - Servitù di fatto- Imposizione sul fondo occupato in via d'urgenza - Illecito permanente - Configurabilità - Provvedimento di asservimento del fondo - Emanazione - Efficacia sanante - Ammissibilità - Tutela esperibile.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ
L'esecuzione di un'opera di interesse pubblico - nella specie, impianto di metanodotto - che determini l'imposizione di una servitù di fatto sul fondo occupato in via d'urgenza non dà luogo ad un illecito istantaneo - consistente nella nascita a titolo originario, del diritto di servitù a favore dell'autore dell'opera -, bensì ad un illecito permanente, che è sanato dall'emanazione del provvedimento di asservimento del fondo. Ne consegue che, in tal caso, il proprietario del fondo può solo agire per ottenere, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modifiche, da parte della corte d'appello nell'esercizio delle sue funzioni di giudice di merito in unico grado, la liquidazione delle giuste indennità di occupazione legittima e di asservimento, nonché per ottenere dalla stessa corte, nell'esercizio delle sue funzioni di giudice di secondo grado, la liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno per l'eventuale occupazione illegittima ultrabiennale del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)