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Sez. 3, Sentenza n. 27729 del 16/12/2005 (Rv. 585993 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mediatore e procacciatore d'affari - Differenza - Conseguenze - Inapplicabilità dell' art. 6 legge n. 39 del 1989.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585993-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il mediatore ed il procacciatore d'affari individuano due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione, e non è soggetto all'applicazione della norma - da considerarsi eccezionale - di cui all'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che presuppone l'obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dalla stessa legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)