Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 06/04/2000 (Rv. 535396 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Procacciatore di affari - Diritto al compenso - Condizioni.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
La mediazione (art. 1754 e segg. cod. civ.)ed il contratto atipico di procacciamento d'affari si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente) può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l'elemento della prestazione di una attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)