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Sez. L, Sentenza n. 260 del 13/01/1983 (Rv. 425081 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO CHIRURGICHE - OBBLIGATORIETÀ DELLA TARIFFA NAZIONALE - FUNZIONE - VIOLAZIONE CON PATTO DI DEROGA AL MINIMO TARIFFARIO - NULLITÀ DEL PATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425081-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO CHIRURGICHE - OBBLIGATORIETÀ DELLA TARIFFA NAZIONALE - FUNZIONE - VIOLAZIONE CON PATTO DI DEROGA AL MINIMO TARIFFARIO - NULLITÀ DEL PATTO - ESCLUSIONE.*

In tema di onorari per prestazioni professionali medico- chirurgiche, l'art. 2 terzo comma della legge 21 febbraio 1963 n. 244, il quale prevede l'obbligatorietà della tariffa nazionale, è diretto a tutelare interessi non di ordine generale, ma riferibili alla dignità e al decoro della categoria professionale, con la conseguenza che la violazione dell'indicato precetto, con un patto di deroga al minimo tariffario (nella specie, nei rapporti fra un medico e l'i.N.P.S. - per prestazioni relative a pratiche di pensione di Invalidità, di concessione di assegni familiari e di cure termali), non comporta nullità del patto medesimo, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.. (V 2875/82, mass n 420760; (Conf 1053/80, mass n 404526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)